Una riflessione proposta da Alfonso Navarra (cell. 340-0736871)
Nel testo di "bando atomico" (vedi sotto estratto riveduto e corretto) elaborato e diffuso il 22 maggio 2017 dalla presidente Gomez per la sessione conclusiva della Conferenza ONU di New York, fissata dal 15 giugno al 7 luglio pv, manca indubbiamente un punto fondamentale e lo faceva notare Luigi Mosca, di Armes Nucléaires STOP, all'incontro che abbiamo organizzato il 23 maggio alla LOC - Lega Obiettori di Coscienza - di Milano: non c'è in esso una chiara condanna della MINACCIA DELL'USO DELLE ARMI NUCLEARI.
La deterrenza nucleare in sé, a veder bene, non è additata come pericolo inaccettabile perché tutto il ragionamento della proposta Convenzione parte dai danni che può provocare la Bomba atomica quando viene usata (viola il diritto umanitario, cioè in sostanza il diritto che si deve seguire in tempo di guerra), non c'è un accenno alla orribile ma concreta possibilità della guerra nucleare per errore, che sussiste nel momento stesso in cui si predispone un arsenale atomico in funzione "dissuasiva".
E' assente, allora, un punto di vista dell'Umanità minacciata, ma l'approccio è dei SINGOLI STATI, per il quale ciascun firmatario si impegna a non fare delle cose, ma può, guarda caso, recedere dal Trattato se, ad esempio, valuta che la sua sopravvivenza, anzi letteralmente, il suo "interesse supremo" è a rischio.
Quello che viene fuori dal testo mi sembra una Nuclear Free Zone globale, che riconosce la legittimità del Trattato di Non Proliferazione vigente e si affida alla sua organizzazione per il controllo e per le misure di salvaguardia (mentre per le attuali quattro NFZ continentali e semicontinentali esiste perlomeno un'organizzazione autonoma).
Quella che considero una debolezza culturale - cioè non avere presente che l'umanità quale popolo globale deve imporre dei limiti alla sovranità degli Stati che non possono agire contro il suo diritto alla sopravvivenza - rischia di portare il movimento disarmista mondiale in una trappola: quello di perdere tempo ed energie sull'interpretazione autentica di un testo debole, una rete di norme piena di buchi da cui gli squali nucleari, imponendo il semplice stato di fatto, potranno sfuggire con tutta facilità.
E non si tratta solo del buco, bene individuato e riempito da Luigi Mosca, che manca la definizione scientifica di arma nucleare!
Lo scenario che prospetto è che la società civile internazionale si sforzerà di sostenere che, sulla base della Convenzione, la deterrenza nucleare legittimata dal Trattato di Non Proliferazione - TNP è da considerarsi fuori legge.
Le potenze nucleari diranno invece che proprio la Convenzione antinucleare ribadisce l'autorità del TNP e quindi il loro legittimo (al momento) oligopolio atomico nella misura in cui alla cornice stessa del TNP si danno (ambiguamente -ndr) le chiavi del controllo giuridico della Convenzione.
Si farà riferimento, in particolare da parte di USA e Russia, alla premessa e all'articolo 19 della Convenzione.
La premessa riafferma "l'importanza fondamentale del Trattato sulla non proliferazione delle Armi nucleari come pietra angolare della non proliferazione nucleare internazionale".
Nell'articolo 19 si ribadisce che "la presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati Parti nel quadro del trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari".
Quale interpretazione prevarrà?
Avanzo una previsione: concettualmente sul piano strettamente logico quella della società civile (pur con le mani legate dietro la schiena con la rinuncia al diritto dell'Umanità a non essere minacciata dalla deterrenza); ma praticamente - ed è ciò che più conta - quella delle potenze nucleari, come già oggi si verifica con le Nuclear Free Zones.
Insieme a Giovanna Pagani, sono in procinto di partire per la Conferenza di New York, in rappresentanza dei “Disarmisti esigenti” (www.disarmistiesigenti.org), accreditato da WILPF Italia. Dovrebbero, a mio parere, ma aspetto le osservazioni e le proposte di coloro che da anni seguono tutto il percorso che ha portato alla speranza di New York, essere proposti i seguenti emendamenti, al testo redatto dalla presidente Gomez, pur consapevoli che, al momento, vanno forse troppo oltre la cultura "sovranista" imperante all'ONU:
1- il riferimento alla deterrenza nucleare come concezione e sistema costituente una minaccia INACCETTABILE per l'Umanità proprio perché non può garantirci dallo scoppio di una guerra nucleare non intenzionale;
2- lo stabilire NERO SU BIANCO che sicuramente il detenere, ma anche il solo preparare un'arma nucleare, costituisce un CRIMINE CONTRO LA PACE E CONTRO L'UMANITA' (nel senso culturale nuovo di attentato alla sopravvivenza della specie umana: ma disgraziatamente non esiste la fattispecie giuridica di attentato alla sopravvivenza – ed alla dignità - della specie umana in quanto tale);
3- il TNP è riconosciuto nel suo obiettivo se si dà una scadenza nella sua attuazione del disarmo nucleare: diciamo 20 anni, magari con immediato passaggio intermedio allo stadio della "deterrenza sufficiente", tipo quella messa in atto dalla Cina.
4- gli Stati firmatari si impegnano a studiare delle SANZIONI contro gli Stati che, firmatari o meno, non provvedessero a muoversi in direzione del dissolvimento della deterrenza con la logica eliminazione delle armi nucleari.
"Draft Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons", documento A/CONF.229/2017/CRP.1. (estratto. Per scaricare l'originale: http://www.icanw.org/wp-content/uploads/2017/05/DraftTreaty.pdf )
Gli Stati parte della presente Convenzione
(...)
Basandosi sui principi e le regole del diritto umanitario internazionale,
soprattutto il principio che non c'è per le parti di un conflitto armato il diritto a scegliere mezzi illimitati, che prescindano ad esempio dal danno all'ambiente naturale che può essere procurato, sino a pregiudicare la salute o la sopravvivenza della popolazione;
Dichiarando che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe contrario alle regole di Diritto internazionale applicabili nei conflitti armati e in particolare ai principi e alle regole del diritto umanitario;
(...)
Tenendo presente che il divieto di armi nucleari sarebbe un importante contributo al disarmo nucleare globale;
Sottolineando la necessità urgente di ottenere ulteriori misure efficaci di disarmo nucleare per facilitare l'eliminazione dagli arsenali nazionali delle armi nucleari;
(...)
Riaffermando l'importanza fondamentale del Trattato sulla non proliferazione delle Armi nucleari come pietra angolare della non proliferazione nucleare internazionale;
(...)
Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nell'avanzamento dei principi di umanità, come dimostrano gli sforzi intrapresi per l'eliminazione totale delle armi nucleari da parte di numerose ONG e dagli hibakusha;
hanno convenuto su quanto segue:
Articolo 1 - Obblighi generali
1. Ciascuno Stato Parte in nessun caso dovrà mai:
A) sviluppare, produrre, altrimenti acquisire, possedere o depositare armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi;
(B) trasferire direttamente o indirettamente a qualsiasi destinatario armi nucleari o altri esplosivi nucleari, nè dispositivi collegati al loro controllo;
(C) Ricevere direttamente o indirettamente il trasferimento o il controllo di armi nucleari o di altri Dispositivi nucleari esplosivi;
D) Usare armi nucleari;
E) eseguire qualsiasi esplosione di prova di armi nucleari o qualsiasi altra esplosione nucleare;
(F) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, chiunque a impegnarsi in qualsiasi attività vietata a norma della presente Convenzione;
(G) richiedere o ricevere assistenza in qualsiasi modo da chiunque per impegnarsi in qualsiasi attività vietata a norma della presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte si impegna a vietare e impedire nel proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo:
A) qualsiasi installazione o diffusione di armi nucleari o di altri Dispositivi nucleari esplosivi;
(B) qualsiasi esplosione di prova di armi nucleari o qualsiasi altra esplosione nucleare.
Articolo 2 - Dichiarazioni
1. Ciascuno Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, una dichiarazione che attesti se ha prodotto, posseduto o altrimenti acquisito Armi o altri dispositivi nucleari esplosivi dopo il 5 dicembre 2001.
2. Il segretario generale delle Nazioni Unite trasmette tutte queste dichiarazioni ricevute agli Stati parte.
Articolo 3 - Misure di salvaguardia
Ciascuno Stato Parte si impegna ad accettare salvaguardie, al fine di prevenire la Diversione dell'energia nucleare da usi pacifici alle armi nucleari o ad altri Dispositivi nucleari esplosivi, come previsto nell'allegato della presente Convenzione.
Articolo 4 - Misure per gli Stati che hanno eliminato le loro armi nucleari
1. Ciascuno Stato Parte che ha fabbricato, posseduto o altrimenti acquisito armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari dopo il 5 dicembre 2001, eliminando del tutto tali armi o dispositivi esplosivi prima dell'entrata in vigore della Convenzione stessa, si impegna a cooperare con l 'Agenzia internazionale per l' energia atomica ai fini di verifica della completezza del suo inventario di materiale nucleare e di installazioni nucleari.
(...)
Articolo 5 (riassunto) - Misure per situazioni non contemplate dall'articolo 4
Proposte di ulteriori misure efficaci relative al disarmo nucleare, tra cui
Disposizioni per l'eliminazione verificata e irreversibile di qualsiasi arma nucleare rimanente
possono essere esaminati nelle riunioni degli Stati Parte o in Convegni di revisione.
La conferenza può concordare protocolli aggiuntivi che saranno adottati e allegati alla
Convenzione in conformità delle sue disposizioni.
Articolo 6 (riassunto) - Assistenza
1. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo deve riguardare gli individui colpiti dall'uso o la sperimentazione di armi nucleari nelle zone sotto la sua giurisdizione o controllo, conformemente alla legge internazionale applicabile sui diritti umani (...)
2. Ciascuno Stato Parte contaminato a seguito di attività relative alla sperimentazione o all'uso di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi ha il diritto di richiedere e di ricevere assistenza nei confronti del risanamento ambientale delle aree così contaminate.
3. Tale assistenza può essere fornita, tra l'altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le Organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, le Organizzazioni o istituzioni non governative, o su base bilaterale.
Articolo 7 - Attuazione nazionale
1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai suoi procedimenti costituzionali, la Convenzione e le Misure necessarie per attuare gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte prende tutte le opportune misure legali, amministrative e di altro tipo, tra cui l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata a norma della presente Convenzione intrapresa da persone o territori sotto la sua giurisdizione o controllo.
Articolo 8 - Cooperazione internazionale
1. Ciascuno Stato Parte collabora con altri Stati Parti per facilitare la cooperazione nell' Attuazione degli obblighi della presente Convenzione.
2. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha il diritto di cercare e ricevere assistenza.
Articolo 9 (riassunto) - Incontri degli Stati Parte
1. Gli Stati parte si riuniscono regolarmente per esaminare e, se necessario, prendere decisioni riguardo a qualsiasi questione riguardo all'applicazione o all'attuazione della presente Convenzione.
2. La prima riunione degli Stati parti è convocata dal segretario generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ulteriori riunioni degli Stati parti sono convocate dal Segretario generale ONU su base biennale, salvo diversa convenzione degli Stati Parti.
3. Dopo un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, gli Stati Parte possono decidere di convocare una conferenza per esaminarne l'efficacia riguardo l'obiettivo della effettiva eliminazione delle armi nucleari.
4. Stati che non fanno parte di questa Convenzione, nonché delle Nazioni Unite, altre pertinenti Organizzazioni o istituzioni internazionali, organizzazioni regionali, internazionali, Il Comitato della Croce Rossa e le organizzazioni non governative pertinenti sono invitate a partecipare alle riunioni degli Stati Parti e alle Conferenze di Riesame come osservatori.
Articolo 10 (riassunto) - Costi
1. I costi delle riunioni degli Stati parti e delle Conferenze di riesame sono sostenuti dagli Stati partecipanti e dagli Stati non partecipanti alla presente Convenzione.
2. I costi sostenuti dal segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione sarà a carico degli Stati parti.
Articolo 11 - Emendamenti - Articolo 12 - dispute: omissis
Articolo 13 - Universalità
Ciascuno Stato parte incoraggia gli Stati che non sono parte di questa Convenzione a ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, allo scopo di procurare l'adesione di tutti Stati della presente Convenzione.
Articolo 14 - Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma a tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.
Articolo 15 - Ratifica
La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica da parte degli Stati firmatari.
Articolo 16 - Entrata in vigore
La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo il momento del deposito presso il depositario del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 17- Riserve
Gli articoli della presente Convenzione non sono soggetti a riserve.
Articolo 18 - Durata
1- La presente Convenzione è di durata illimitata.
2. - Ciascuno Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, ha il diritto di recedere dalla Convenzione se decide che eventi straordinari, relativi all' Oggetto della presente Convenzione, hanno compromesso gli interessi supremi del suo paese.
Deve notificare tale ritiro a tutte le altre Parti della Convenzione e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tre mesi prima.
Articolo 19 - Rapporti con altri accordi
La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati Parti nel quadro del trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari.
Articolo 20 - Depositario
Il segretario generale delle Nazioni Unite è designato come Depositario della presente Convenzione.
Articolo 21 - Testi autentici
I testi arabi, cinesi, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione sono ugualmente autentici.
Annesso - Misure di salvaguardia (riassunto)
1. Le procedure per le salvaguardie previste dall'articolo 3 sono rispettate in riferimento al materiale fissile , sia che sia prodotto, trasformato o usato in una qualsiasi grande centrale nucleare sia al di fuori di tale struttura. Le garanzie richieste dall'articolo 3 si applicano a tutti i materiali fissili in tutte le attività nucleari pacifiche nel territorio di tale Stato.
(...)
3. Ciascuno Stato Parte si impegna a non fornire,senza rispettare le procedure previste dal TNP, materiali fissili, oppure Attrezzature o materiali appositamente progettati o preparati per la trasformazione, l 'uso o la produzione di speciale materiale fissile per scopi pacifici.
Caro Alfonso,
Faccio seguito per un commento al tuo messaggio,sviluppando un discorso appena accennato nell'incontro dei Disarmisti Esigenti del 27 marzo scorso.
E' vero, manca nel prospetto del Bando Atomico, una precisa affermazione del carattere criminale riguardo anche la semplice "minaccia"di un uso dell'arma atomica. In che consiste questo crimine? a chi e a che cosa applicare questo marchio infamante? Non alle armi, ma a ciò che ci sta dietro: Dietro questo Pantagrueleico Arsenale sempre più sofisticato, ci sta il concetto di DETERRENZA. Bisogna capire perché questa particolare intenzione di deterrenza é criminale. Deterrente é il participio presente del verbo latino deterrrere, principale significato: distogliere, scoraggiare, facendo leva sulla paura. Questo é l'inizio nell'uomo della sua alienazione, da se stesso e dagli altri. Dal punto di vista antropologico questo significa minare l'uomo in ciò che c'é in lui di più intimo e prezioso. Per capirlo esaminiamo il bambino. La cosa preziosa del bambino é che la sua condizione innata, anche quando é in fasce e non ha l'uso della parola, é la fiducia. Guai se non avesse fiducia nella madre o che per lei. Avvizzirebbe, si ammalerebbe, morirebbe, senza questa vera leva che lo fa crescere. Anche l'uomo, senza la fiducia nei suoi simili, é minato e ad alto rischio. Non importa se questi simili sono i suoi nemici. Gandhi(e posso riferirmi a lui come la sintesi geniale degli "anticorpi" della cultura guerrafondaia, e perché per fortuna non esiste una cosa chiamata Gandhismo), accordava la sua stima e fiducia anche al più fiero antagonista, tessendo addirittura le sue lodi in ciò che trovava in lui di encomiabile. Solo così aveva le carte in regola per sferrare poi i suoi attacchi mirati, che colpivano nel segno. Si deduce da quanto detto, che cosa orrenda é distruggere la fiducia, questa risorsa umana PRIMORDIALE, e che dal bambino che é stato, rimane sempre latente nell'uomo, come spinta e molla evolutiva. Bisogna dunque SCREDITARE la Deterrenza, ma anche la sola minaccia dell'uso delle armi atomiche(non solo perché non metterebbero al riparo da un attacco che si verifichi per errore) soprattutto perché contengono in sé UNA MENZOGNA.Non é vero che la minaccia della deterrenza é la polizza di assicurazione per la razza umana, anzi la corrode dal di dentro e la avvia alla distruzione.L'Opinione Pubblica e anche alcune istituzioni dell'Establishment degli USA, reagiscono (ancora) con sdegno alla menzogna. Bolliamo quindi la deterrenza e la sua minaccia come REAZIONARIA e NECROFILA, dal punto di vista antropologico, giuridico, politico e simbolico.
Non so se ciò risponde in parte al rilievo di Luigi Mosca, e alle puntualizzazioni di Alfonso Navarra. Forse qualche vostra conoscenza in campo legale, può conferire a queste osservazioni una veste più consona per un Trattato Internazionale per un Bando Atomico. In vista e nella direzione di una cultura giuridica del Diritto alla Spravvivenza. Ada